IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri»; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  303,  recante
«Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»; 
  Visto il decreto  legislativo  16  aprile  1994,  n.  297,  recante
«Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative  vigenti
in materia di istruzione, relative  alle  scuole  di  ogni  ordine  e
grado»; 
  Vista legge 27 dicembre 1997, n. 449, e, in particolare, l'art. 39,
recante «Disposizioni in materia di  assunzioni  di  personale  delle
amministrazioni  pubbliche   e   misure   di   potenziamento   e   di
incentivazione del part-time»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della  ricerca  22  ottobre  2004,  n.  270,  recante  «Modifiche  al
regolamento recante norme  concernenti  l'autonomia  didattica  degli
atenei, approvato con decreto del Ministro dell'universita'  e  della
ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509»; 
  Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria 2007)», e, in particolare, l'art. 1, comma 632; 
  Visto il decreto  legislativo  27  gennaio  2012,  n.  19,  recante
«Valorizzazione  dell'efficienza  delle  universita'  e   conseguente
introduzione di meccanismi premiali nella  distribuzione  di  risorse
pubbliche sulla base di criteri definiti ex ante  anche  mediante  la
previsione  di  un  sistema   di   accreditamento   periodico   delle
universita' e la valorizzazione della figura dei ricercatori a  tempo
indeterminato non confermati al primo  anno  di  attivita',  a  norma
dell'art. 5, comma 1, lettera a), della legge 30  dicembre  2010,  n.
240»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 30 novembre 2012, recante «Definizione delle  modalita'
di accreditamento delle sedi di tirocinio»; 
  Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema
nazionale di istruzione e formazione e delega per il  riordino  delle
disposizioni legislative vigenti», e, in particolare, l'art. 1, commi
da 115 a 120; 
  Visto il  decreto  legislativo  13  aprile  2017,  n.  59,  recante
«Riordino, adeguamento e semplificazione del  sistema  di  formazione
iniziale e di accesso nei ruoli di docente  nella  scuola  secondaria
per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della
professione, a norma dell'art. 1, comma 180 e comma 181, lettera  b),
della legge 13 luglio 2015, n. 107», e, in particolare, gli  articoli
2-bis, 2-ter, 13 e 18-bis; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 10 agosto 2017, recante «Modalita' di acquisizione  dei
crediti formativi universitari e accademici di  cui  all'art.  5  del
decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 16 gennaio 2018, recante «Riordino dei corsi di diploma
accademico di secondo livello ordinamentali di didattica della musica
e dello strumento»; 
  Considerato il Piano nazionale di ripresa e resilienza,  presentato
alla Commissione europea ai sensi degli articoli 18  e  seguenti  del
regolamento (UE) n. 241/2021 del Parlamento europeo e del  Consiglio,
del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa  e
la resilienza, e,  in  particolare,  gli  obiettivi  specifici  della
Missione 4, Riforma 2.1 - Riforma del  sistema  di  reclutamento  dei
docenti; 
  Visto  l'art.  44,  del  decreto-legge  30  aprile  2022,  n.   36,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29  giugno  2022,  n.  79,
concernente «Formazione iniziale e continua dei docenti delle  scuole
secondarie», e, in particolare,  il  comma  1,  lettera  d),  che  ha
introdotto l'art. 2-bis al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59,
che, al comma 4, demanda a un decreto del  Presidente  del  Consiglio
dei ministri, da adottare di concerto con il Ministro dell'istruzione
e del merito e con il Ministro dell'universita' e della  ricerca,  la
definizione dei contenuti e la strutturazione dell'offerta  formativa
iniziale dei docenti delle  scuole  secondarie  di  primo  e  secondo
grado; 
  Sentite le organizzazioni sindacali  nell'incontro  del  13  giugno
2023; 
  Visto  il  parere  reso  dal  Consiglio  superiore  della  pubblica
istruzione (CSPI), nella seduta plenaria del 21 giugno 2023, n. 106; 
  Visto il parere reso dalla Conferenza dei rettori delle universita'
italiane (CRUI) in data 22 giugno 2023; 
  Visto il parere reso dal Consiglio  universitario  nazionale  (CUN)
nella seduta straordinaria del 22 giugno 2023, n. 106; 
  Visto il parere reso dal Consiglio nazionale  dell'alta  formazione
artistica e musicale (CNAM) nell'adunanza del 5 luglio 2023; 
  Ritenuto  necessario   procedere   all'attivazione   del   percorso
universitario e accademico di formazione iniziale dei  docenti  delle
scuole secondarie di primo e secondo  grado,  ai  fini  del  rispetto
degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  23
ottobre  2022,  con  il  quale  al  Sottosegretario  di  Stato   alla
Presidenza del Consiglio dei ministri, Alfredo  Mantovano,  e'  stata
conferita la delega per la firma di decreti, atti e provvedimenti  di
competenza del Presidente del Consiglio dei ministri; 
  Di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito e  con  il
Ministro dell'universita' e della ricerca; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto per: 
    a) «decreto legislativo» si intende  il  decreto  legislativo  13
aprile 2017, n. 59; 
    b) «Profilo» si intende il profilo  conclusivo  delle  competenze
professionali del docente  abilitato  e  gli  standard  professionali
minimi riferiti alle medesime competenze; 
    c)  «Universita'»  si  intendono  le  istituzioni   universitarie
accreditate; 
    d) «istituzioni AFAM» si intendono le istituzioni  facenti  parte
del Sistema dell'alta formazione artistica, musicale e  coreutica  di
cui all'art. 1 della legge 21  dicembre  1999,  n.  508,  nonche'  le
istituzioni non statali autorizzate al rilascio di titoli di  Diploma
accademico ai sensi dell'art. 11 del regolamento di  cui  al  decreto
del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212,  ivi  comprese
le accademie gia' abilitate a rilasciare titoli secondo il previgente
ordinamento; 
    e) «CFU» e «CFA» si intendono i crediti formativi universitari  e
i crediti formativi accademici; 
    f) «Classi di concorso» si intendono  le  classi  di  concorso  a
cattedre e a posti di insegnamento di cui al decreto  del  Presidente
della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19 e ai successivi  decreti  di
revisione periodica; 
    g) «Centro» si intende il  centro  multidisciplinare  individuato
dalle  istituzioni  della  formazione  superiore,  anche   in   forma
aggregata,  nell'ambito  della  rispettiva  autonomia  statutaria   e
regolamentare di cui all'art. 2-bis del decreto legislativo 13 aprile
2017, n. 59. 
    h)   «USR»   si   intende    l'Ufficio    scolastico    regionale
territorialmente competente; 
    i) «ANVUR» si intende  l'Agenzia  nazionale  di  valutazione  del
sistema universitario e della ricerca di cui all'art. 2,  comma  138,
del  decreto-legge  3  ottobre  2006,   n.   262,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e al decreto del
Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76; 
    l)  «E-portfolio»  si  intende  il  portfolio  professionale,  in
formato digitale,  di  cui  all'art.  11  del  decreto  del  Ministro
dell'istruzione 16 agosto 2022, n. 226; 
    m) «percorso universitario e accademico di  formazione  iniziale»
si intende il percorso di formazione iniziale degli insegnanti  delle
scuole secondarie di primo e secondo grado erogato dalle  universita'
e  dalle  istituzioni  dell'alta  formazione  artistica,  musicale  e
coreutica.